Nuova normativa antiriciclaggio

Tutte le novità in materia di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore.

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Trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore


Ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall’art. 49, comma 3 bis, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane SpA, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da “rimessa di denaro”).
Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-bis del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (cambiavalute), la soglia è di 3.000 euro.
Per il servizio di rimessa di denaro (c.d. money transfer) di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia rimane invariata a 1.000 euro.


Rimangono in vigore le seguenti previsioni normative sancite dall’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007:

 

1. Assegni bancari, postali e circolari


Gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegno bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro). Per ciascun modulo di assegno bancario e per ogni assegno circolare emesso in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere la somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo.
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a “me medesimo” o “mio proprio”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane SpA e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Si invita la clientela a controllare sempre la presenza della clausola di non trasferibilità sia per gli assegni emessi sia per quelli ricevuti. La banca è disponibile per la sostituzione di vecchi carnet di assegni privi della clausola di non trasferibilità prestampata.

 

2. Libretti di deposito al portatore


È ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 231/2007 l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi è vietata. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, è vietato.
Si invita la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.